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​DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 62 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. (18G00086) (GU Serie Generale n.129 del 06-06-2018) 
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2018.
​
Tratto da La Gazzetta Ufficiale, testo integrale qui:

​https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/06/18G00086/sg
ALLEGATO A
 
MODULO INFORMATIVO STANDARD PER CONTRATTI DI PACCHETTO TURISTICO  OVE SIA POSSIBILE L'USO DI COLLEGAMENTI IPERTESTUALI (HYPERLINK) 
 
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è  un pacchetto  ai  sensi  della  direttiva  (UE)   2015/2302.   Pertanto, beneficerete  di  tutti  i  diritti  dell'UE  che  si  applicano   ai pacchetti. L’impresa turistica INSITE TOURS  sarà  pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge,  l’impresa turistica INSITE TOURS  dispone di una  protezione  per  rimborsare  i vostri pagamenti  e,  se  il  trasporto  è  incluso  nel  pacchetto, garantire il vostro  rimpatrio  nel  caso  in  cui  diventi insolvente. Per maggiori informazioni  sui  diritti  fondamentali  ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/06/18G00086/sg
 
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302:
    1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto  prima  della  conclusione  del  contratto   di   pacchetto turistico.
    2. Vi e'  sempre  almeno  un  professionista  responsabile  della corretta  esecuzione  di  tutti  i  servizi  turistici  inclusi nel contratto.
    3. Ai  viaggiatori  viene  comunicato  un  numero  telefonico  di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.
    4. I viaggiatori possono  trasferire  il  pacchetto  ad  un'altra persona,  previo  ragionevole  preavviso  ed eventualmente   dietro pagamento di costi aggiuntivi.
    5.  Il  prezzo  del  pacchetto  può  essere  aumentato  solo  se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante)  e se espressamente previsto nel contratto e, comunque,  non  oltre  20 giorni  dall'inizio  del  pacchetto.  Se  l'aumento  del  prezzo è superiore all'8%  del  prezzo  del  pacchetto,  il  viaggiatore  puo' risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il  diritto  di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto  a  una  riduzione  di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
    6.  I  viaggiatori   possono   risolvere   il   contratto   senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il  rimborso  integrale dei  pagamenti  se  uno  qualsiasi  degli  elementi  essenziali   del pacchetto, diverso dal prezzo, e' cambiato in modo  sostanziale.  Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista  responsabile  del pacchetto annulla lo stesso,  i  viaggiatori  hanno  la  facoltà  di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
    7. I viaggiatori possono, in circostanze  eccezionali,  risolvere il  contratto  senza  corrispondere  spese   di   risoluzione   prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi  di sicurezza nel luogo  di  destinazione  che  possono  pregiudicare  il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori  possono  in  qualunque  momento, prima  dell'inizio  del  pacchetto,  risolvere  il  contratto  dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
    8. Se, dopo l'inizio del pacchetto,  elementi  sostanziali  dello stesso non possono essere forniti secondo quanto  pattuito,  dovranno essere offerte al viaggiatore  idonee  soluzioni  alternative,  senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il  contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti  secondo  quanto  pattuito  e  questo   incida   in   misura significativa sull'esecuzione del  pacchetto  e  l'organizzatore  non abbia posto rimedio al problema.
    9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in  caso  di  mancata  o  non  conforme esecuzione dei servizi turistici.
    10. L'organizzatore è tenuto a prestare  assistenza  qualora  il viaggiatore si trovi in difficoltà.
    11. Se l'organizzatore o, in alcuni Stati  membri,  il  venditore diventa   insolvente,   i   pagamenti    saranno    rimborsati.    Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente  dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso e' incluso il trasporto,  il rimpatrio dei  viaggiatori  e'  garantito. INSITE TOURS ha sottoscritto  una protezione in caso d'insolvenza e un’assicurazione RC con ALLIANZ. I  viaggiatori  possono  contattare tale entità o se del caso, l'autorità competente (I4T, Corso Regina Margherita, 29 – 10124 Torino tel.  011 812 5025 info@i4t.it) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di INSITE TOURS.
Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella  legislazione  nazionale
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/06/18G00086/sg

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 62 
Contratti del turismo organizzato

Sezione I
 
          Pacchetti turistici e servizi turistici collegati
 Art. 32 (Ambito di applicazione). 
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai  pacchetti  offerti  in  vendita  o  venduti  da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la  cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:
  a) pacchetti e  servizi  turistici  collegati  la  cui  durata  sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
  b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all'articolo 5, laddove agiscano occasionalmente, comunque  non  più  di  due  volte l'anno, senza fini di lucro  e  soltanto  a  un  gruppo  limitato  di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi  turistici  collegati non sono soggetti alla presente disciplina;
  c) pacchetti e servizi turistici collegati  acquistati  nell'ambito di un accordo generale  per  l'organizzazione  di  viaggi  di  natura professionale concluso  tra  un  professionista  e  un'altra  persona fisica o giuridica che agisce  nell'ambito  della  propria  attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
3. Per quanto non previsto  dal  presente  Capo,  si  applicano  le disposizioni del codice del consumo di cui al decreto  legislativo  6 settembre 2005, n. 206.

 Art. 33 (Definizioni). –
1. Ai fini  del  presente  Capo  s'intende per:

    a) "servizio turistico":
  1) il trasporto di passeggeri;
  2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali,  o  per  corsi  di lingua di lungo periodo;
  3) il noleggio di auto, di altri veicoli  a  motore  ai  sensi  del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  28  aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una  patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo  16  gennaio 2013, n. 2;
  4) qualunque altro servizio turistico  che  non  costituisce  parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;
  b) "servizio turistico integrativo": servizi accessori  quali,  tra gli  altri,  il  trasporto  del  bagaglio  fornito nell'ambito   del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento  nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto  passeggeri  su  brevi distanze in occasione di visite guidate o  i  trasferimenti  tra  una struttura ricettiva e  una  stazione  di  viaggio  con  altri  mezzi; l'organizzazione di  attività  di  intrattenimento  o  sportive;  la fornitura di pasti, di  bevande  e  la  pulizia  forniti  nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di  biciclette,  sci  e  altre  dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine,  spiagge,  palestre,  saune,  centri  benessere  o  termali, incluso  per  i  clienti  dell'albergo;  qualunque   altro   servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale;
  c) "pacchetto": la combinazione  di  almeno  due  tipi  diversi  di servizi turistici  ai  fini  dello  stesso  viaggio  o  della  stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
  1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione,  prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
  2) tali servizi, anche  se  conclusi  con  contratti  distinti  con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
  2.1) acquistati presso un unico punto vendita e  selezionati  prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
  2.2) offerti,  venduti  o  fatturati  a  un  prezzo  forfettario  o globale;
  2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione  "pacchetto"  o denominazione analoga;
  2.4) combinati dopo la conclusione  di  un  contratto  con  cui  il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi  diversi  di  servizi  turistici,  oppure  acquistati  presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il  nome  del  viaggiatore,  gli  estremi  del pagamento e l'indirizzo di  posta  elettronica  siano  trasmessi  dal professionista con cui è concluso il primo contratto a  uno  o  più professionisti e  il  contratto  con  quest'ultimo  o  questi  ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24  ore  dopo  la  conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
d) "contratto di  pacchetto  turistico":  il  contratto  relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è  fornito  in  base  a contratti distinti, l'insieme dei  contratti  riguardanti  i  servizi turistici inclusi nel pacchetto;
 e) "inizio del pacchetto":  l'inizio  dell'esecuzione  dei  servizi turistici inclusi nel pacchetto;
 f) "servizio turistico  collegato":  almeno  due  tipi  diversi  di servizi turistici acquistati ai fini dello  stesso  viaggio  o  della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che  comportano la conclusione di contratti  distinti  con  i  singoli  fornitori  di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:
  1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di  ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
  2) l'acquisto mirato di almeno  un  servizio  turistico  aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore  dalla  conferma  della  prenotazione  del  primo  servizio turistico;
  g) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare  in  base  a  un  contratto concluso, nell'ambito di applicazione del presente Capo;
  h) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica  pubblica o  privata  che,  nell'ambito  della   sua   attività   commerciale, industriale,  artigianale  o  professionale  agisce,  nei   contratti oggetto del presente Capo, anche tramite altra persona che  opera  in suo nome o per suo  conto,  in  veste  di  organizzatore,  venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
  i) "organizzatore": un professionista che combina  pacchetti  e  li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a  un altro professionista, oppure il professionista che trasmette  i  dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4);
  l) "venditore": il professionista  diverso  dall'organizzatore  che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
  m) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8,  comma1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
  n) "supporto durevole": ogni strumento che permette al  viaggiatore o al professionista  di  conservare  le  informazioni  che  gli  sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in  futuro  per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
  o) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione  fuori dal controllo della parte che invoca una tale  situazione  e  le  cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno  adottando  tutte  le ragionevoli misure;
  p) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
  q) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
  r) "punto vendita": qualsiasi locale, mobile  o  immobile,  adibito alla vendita al dettaglio o  sito  web  di  vendita  al  dettaglio  o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui  siti  web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai  viaggiatori  come  un  unico  strumento,  compreso  il   servizio telefonico;
  s) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o  ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
  2. Non è  un  pacchetto  turistico  una  combinazione  di  servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi  turistici  di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con  uno  o piu' dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero  4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari  o  superiore al  25  per  cento  del  valore  della  combinazione   e   non   sono pubblicizzati, ne' rappresentano altrimenti  un  elemento  essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e  acquistati  solo  dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma  1, lettera a), numeri 1), 2) o 3).
  3. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso  pacchetto di cui al comma 1, lettera  b),  non  sottrae  l'organizzatore  o  il venditore agli obblighi del presente Capo.
  4. Non costituisce un servizio turistico  collegato  l'acquisto  di uno dei tipi di servizi turistici di cui  al  comma  1,  lettera  a), numeri 1), 2) o 3), con uno o piu' dei servizi turistici  di  cui  al comma 1,  lettera  a),  numero  4),  se  questi  ultimi  servizi  non rappresentano una porzione significativa pari o superiore al  25  per cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati  come un  elemento  essenziale  del  viaggio  o  della  vacanza  e  non  ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale.
 
                             Sezione II
 
                Obblighi di informazione e contenuto
                del contratto di pacchetto turistico
 
  Art.  34  (Informazioni  precontrattuali).   -   1.   Prima   della conclusione del contratto di  pacchetto  turistico  o  di  un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il  pacchetto  sia venduto tramite  un  venditore,  anche  quest'ultimo,  forniscono  al viaggiatore  il  pertinente  modulo  informativo  standard   di   cui all'allegato A, parte I o parte II, al presente  codice,  nonche'  le seguenti informazioni:
    a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
  1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e  i periodi di soggiorno con relative date e, se è  incluso  l'alloggio, il numero di notti comprese;
  2) i mezzi, le caratteristiche  e  le  categorie  di  trasporto,  i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno,  la  durata  e  la località di sosta intermedia e  le  coincidenze;  nel  caso  in  cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e,  se  del caso,   il   venditore,   informano   il   viaggiatore    dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
  3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista,  la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
  4) i pasti forniti;
  5) le visite, le escursioni o  altri  servizi  inclusi  nel  prezzo totale pattuito del pacchetto;
  6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro  di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
  7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
  8) se il viaggio o la vacanza sono idonei  a  persone  a  mobilità ridotta  e,  su  richiesta  del  viaggiatore,  informazioni   precise sull'idoneità del viaggio o della  vacanza  che  tenga  conto  delle esigenze del viaggiatore;
  b)  la   denominazione   commerciale   e   l'indirizzo   geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore,  i  loro  recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
  c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse  e  tutti  i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le  eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili  prima  della  conclusione  del contratto,  un'indicazione  del  tipo  di  costi  aggiuntivi  che  il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
  d) le  modalità  di  pagamento,  compresi  l'eventuale  importo  o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento  del  saldo,  o  le  garanzie  finanziarie  che  il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
  e) il numero minimo di persone richiesto  per  il  pacchetto  e  il termine  di  cui  all'articolo  41,  comma  5,  lettera   a),   prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione  del  contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
  f) le informazioni di carattere generale concernenti le  condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti  e  le  formalità  sanitarie  del  paese  di destinazione;
  g) le informazioni sulla facoltà per il  viaggiatore  di  recedere dal contratto in qualunque momento prima  dell'inizio  del  pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste,  delle spese di  recesso  standard  richieste  dall'organizzatore  ai  sensi dell'articolo 41, comma 1;
  h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o  obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese  di  recesso  unilaterale  dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
  i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3.
  2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui  all'articolo  33, comma 1, lettera d), stipulati per  telefono,  l'organizzatore  o  il professionista fornisce al viaggiatore le  informazioni  standard  di cui all'allegato A, parte II, al presente decreto, e le  informazioni di cui al comma 1.
  3. Con riferimento ai pacchetti  acquistati  presso  professionisti distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera  c),  numero  2.4), l'organizzatore e il professionista  a  cui  sono  trasmessi  i  dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il  viaggiatore sia vincolato da un contratto  o  da  un'offerta  corrispondente,  le informazioni elencate al comma 1,  nella  misura  in  cui  esse  sono pertinenti    ai    rispettivi     servizi     turistici     offerti.
Contemporaneamente, l'organizzatore fornisce inoltre le  informazioni standard del modulo di cui all'allegato A,  parte  III,  al  presente codice.
  4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono  fornite  in  modo chiaro e preciso e, ove sono  fornite  per  iscritto,  devono  essere leggibili.

  Art. 35 (Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali  e conclusione  del  contratto  di  pacchetto  turistico).   -   1.   Le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell'articolo 34,  comma 1, lettere a),  c),  d),  e)  e  g),  formano  parte  integrante  del contratto di pacchetto turistico  e  non  possono  essere  modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti.
  2. L'organizzatore e il venditore comunicano al  viaggiatore  tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali  in  modo  chiaro  ed evidente  prima  della  conclusione  del   contratto   di   pacchetto turistico.
  3. Se l'organizzatore e il venditore  non  hanno  ottemperato  agli obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti  o  su altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 34, comma 1,  lettera  c), prima della conclusione del  contratto  di  pacchetto  turistico,  il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi.

  Art. 36 (Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire prima dell'inizio del pacchetto).  -  1.  I  contratti  di pacchetto turistico sono formulati in un linguaggio semplice e chiaro e, ove in forma scritta, leggibile.
  2.  Al  momento  della  conclusione  del  contratto  di   pacchetto turistico  o,  comunque,  appena  possibile,  l'organizzatore  o   il venditore, fornisce al viaggiatore  una  copia  o  una  conferma  del contratto su un supporto durevole.
  3. Il viaggiatore ha  diritto  a  una  copia  cartacea  qualora  il contratto  di  pacchetto   turistico   sia   stato   stipulato   alla contemporanea presenza fisica delle parti.
  4. Per quanto riguarda  i  contratti  negoziati  fuori  dei  locali commerciali, definiti all'articolo  45,  comma  1,  lettera  h),  del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è  fornita  al  viaggiatore  su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
  5. Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma  riportano l'intero contenuto dell'accordo che contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 34, comma 1, nonché le seguenti:
  a)   le   richieste   specifiche    del    viaggiatore    accettate dall'organizzatore;
  b) una dichiarazione attestante che l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di  tutti  i  servizi  turistici  inclusi  nel contratto  ai  sensi  dell'articolo  42  ed  è  tenuto  a   prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in  difficoltà  ai  sensi dell'articolo 45;
  c) il nome e  i  recapiti,  compreso  l'indirizzo  geografico,  del soggetto incaricato della protezione in caso d'insolvenza;
  d) il nome, l'indirizzo, il  numero  di  telefono,  l'indirizzo  di posta elettronica e, se presente, il numero di fax del rappresentante locale dell'organizzatore, di un punto di  contatto  o  di  un  altro servizio che consenta al viaggiatore  di  comunicare  rapidamente  ed efficacemente con  l'organizzatore  per  chiedere  assistenza  o  per rivolgere  eventuali  reclami  relativi  a  difetti  di   conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto;
  e) il fatto che il  viaggiatore  sia  tenuto  a  comunicare,  senza ritardo,  eventuali   difetti   di   conformità   rilevati   durante l'esecuzione del pacchetto ai sensi dell'articolo 42, comma 2;
  f) nel caso di minori, non accompagnati  da  un  genitore  o  altra persona  autorizzata,  che  viaggiano  in  base  a  un  contratto  di pacchetto turistico  che  include  l'alloggio,  le  informazioni  che consentono di stabilire un  contatto  diretto  con  il  minore  o  il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;
  g) informazioni riguardo alle esistenti  procedure  di  trattamento dei  reclami  e  ai  meccanismi  di  risoluzione  alternativa   delle controversie (ADR - Alternative Dispute  Resolution),  ai  sensi  del decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206  e,  se  presente, all'organismo ADR da cui il professionista  è  disciplinato  e  alla piattaforma di risoluzione delle controversie  online  ai  sensi  del regolamento (UE) n. 524/2013;
  h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il  contratto a un altro viaggiatore ai sensi dell'articolo 38.
  6. Con riferimento ai pacchetti  acquistati  presso  professionisti distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2.4), il professionista a cui i dati sono  trasmessi  informa  l'organizzatore della conclusione del contratto che porterà  alla  creazione  di  un pacchetto e fornisce all'organizzatore le informazioni necessarie  ad adempiere ai suoi obblighi. L'organizzatore fornisce  tempestivamente al viaggiatore le informazioni di cui  al  comma  5  su  un  supporto durevole.
  7. Le informazioni di cui ai commi 5 e 6 sono  presentate  in  modo chiaro e preciso.
  8. In tempo utile prima dell'inizio del pacchetto,  l'organizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull'orario della  partenza  previsto  e  il termine ultimo per l'accettazione, nonche' gli orari delle soste  intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo.

  Art. 37 (Onere  della  prova  e  divieto  di  fornire  informazioni ingannevoli).
1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.

  2. E' fatto comunque divieto di  fornire  informazioni  ingannevoli sulle modalità del  servizio  offerto,  sul  prezzo  e  sugli  altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.
 
                             Sezione III
 
            Modifiche al contratto di pacchetto turistico
                   prima dell'inizio del pacchetto
 
  Art. 38 (Cessione del contratto di pacchetto turistico a  un  altro viaggiatore).  -   1.   Il   viaggiatore,   previo   preavviso   dato all'organizzatore su un supporto durevole entro  e  non  oltre  sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il  contratto  di pacchetto turistico a una persona che soddisfa  tutte  le  condizioni per la fruizione del servizio.
  2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del  prezzo e degli eventuali diritti, imposte  e  altri  costi  aggiuntivi,  ivi comprese le  eventuali  spese  amministrative  e  di  gestione  delle pratiche, risultanti da tale cessione.
  3. L'organizzatore informa il cedente  dei  costi  effettivi  della cessione, che non possono essere irragionevoli  e  non  eccedono le spese realmente sostenute  dall'organizzatore  in  conseguenza  della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al  cedente la prova relativa  ai  diritti,  alle  imposte  o  agli  altri  costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

  Art. 39 (Revisione del  prezzo).  -  1.  Dopo  la  conclusione  del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono  essere  aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e  precisa  che  il viaggiatore ha  diritto  a  una  riduzione  del  prezzo,  nonche'  le modalità di calcolo della revisione del  prezzo.  In  tal  caso,  il viaggiatore ha diritto ad una  riduzione  del  prezzo  corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a),  b)  e  c), che  si  verifichi  dopo  la  conclusione  del  contratto   e   prima dell'inizio del pacchetto.
  2.  Gli  aumenti  di  prezzo  sono  possibili   esclusivamente   in conseguenza di modifiche riguardanti:
  a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo  del carburante o di altre fonti di energia;
  b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi  nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del  pacchetto,  comprese  le  tasse  di  atterraggio,  di  sbarco  e d'imbarco nei porti e negli aeroporti;
  c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
  3. Se l'aumento di prezzo di cui al presente  articolo  eccede  l'8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5.
  4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla  sua  entità,  è  possibile solo previa comunicazione  chiara  e  precisa  su  supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente  alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di  calcolo,  almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
  5. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto  a detrarre  le  spese  amministrative  e  di  gestione  delle  pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

  Art. 40 (Modifica di altre condizioni del  contratto  di  pacchetto turistico). - 1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del  contratto  diverse dal prezzo ai sensi dell'articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel  contratto  e  la  modifica  sia  di  scarsa  importanza. L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro  e preciso su un supporto durevole.
  2.  Se,  prima  dell'inizio  del  pacchetto,   l'organizzatore   è costretto  a  modificare   in   modo   significativo   una   o   piu' caratteristiche principali dei servizi turistici di cui  all'articolo 34,  comma  1,  lettera  a),  o  non  può soddisfare  le  richieste specifiche di cui  all'articolo  36,  comma  5,  lettera  a),  oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8  per  cento ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un  periodo ragionevole  specificato  dall'organizzatore,   può  accettare   la modifica proposta oppure recedere dal contratto  senza  corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore  un  pacchetto  sostitutivo  di  qualità  equivalente  o superiore.
  3.  L'organizzatore  informa,  senza  ingiustificato  ritardo,   il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
  a) delle modifiche  proposte  di  cui  al  comma  2  e  della  loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
  b) di un periodo ragionevole  entro  il  quale  il  viaggiatore  è  tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai  sensi  del comma 2;
  c) delle conseguenze della mancata risposta del  viaggiatore  entro il  periodo  di  cui  alla  lettera  b)  e  dell'eventuale  pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
  4. Se le modifiche del  contratto  di  pacchetto  turistico  o  del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano  un  pacchetto  di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto  a  un'adeguata riduzione del prezzo.
  5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto  sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i  pagamenti effettuati  da  o  per  conto  del  viaggiatore  e  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

  Art. 41 (Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto). -  1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico  in ogni  momento  prima  dell'inizio  del  pacchetto,  dietro   rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate  e  giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce  motivazione  al  viaggiatore che ne faccia richiesta.
  2.  Il  contratto  di  pacchetto  turistico  può  prevedere  spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento  di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e  agli  introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
  3. In assenza di specificazione delle spese  standard  di  recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del  pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che  derivano  dalla riallocazione dei servizi turistici.
  4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie  verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza  sostanziale  sull'esecuzione  del   pacchetto   o   sul trasporto di passeggeri verso  la  destinazione,  il  viaggiatore  ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio  del  pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al  rimborso  integrale  dei pagamenti effettuati per  il  pacchetto,  ma  non  ha  diritto  a  un indennizzo supplementare.
  5.  L'organizzatore  può  recedere  dal  contratto  di   pacchetto turistico  e  offrire  al  viaggiatore  il  rimborso  integrale  dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare  un indennizzo supplementare se:
  a) il numero di persone  iscritte  al  pacchetto  è inferiore  al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica  il  recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non piu' tardi di venti giorni  prima  dell'inizio  del pacchetto in caso di viaggi che durano piu' di sei giorni, di  sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi  che  durano tra due e sei  giorni,  di  quarantotto  ore  prima  dell'inizio  del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
  b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso  dal medesimo  al   viaggiatore   senza   ingiustificato   ritardo   prima dell'inizio del pacchetto.
  6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi  prescritti  a  norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,  2 e 3, rimborsa qualunque pagamento  effettuato  da  o  per  conto  del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto  le  adeguate  spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici  giorni dal recesso. Nei casi di  cui  ai  commi  4  e  5,  si  determina  la risoluzione dei  contratti  funzionalmente  collegati  stipulati  con terzi.
  7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali,  il viaggiatore  ha  diritto  di  recedere  dal  contratto  di  pacchetto turistico  entro  un  periodo  di  cinque  giorni  dalla  data  della conclusione del contratto o dalla data in cui  riceve  le  condizioni contrattuali e  le  informazioni  preliminari  se  successiva,  senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi  di  offerte  con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle  offerte  correnti,  il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo  caso,  l'organizzatore documenta  la  variazione  di   prezzo   evidenziando   adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.
 
                             Sezione IV
 
                      Esecuzione del pacchetto
 
  Art.  42   (Responsabilità   dell'organizzatore   per   l'inesatta esecuzione del pacchetto e  per  la  sopravvenuta  impossibilita'  in corso  d'esecuzione  del  pacchetto).   -   1.   L'organizzatore   e' responsabile  dell'esecuzione  dei  servizi  turistici  previsti  dal contratto di pacchetto turistico,  indipendentemente  dal  fatto  che tali servizi  turistici  devono  essere  prestati  dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono  nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o  da  altri fornitori di servizi  turistici,  ai  sensi  dell'articolo  1228  del codice civile.
  2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375  del  codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente,  tenuto  conto  delle  circostanze  del   caso,   di eventuali difetti di conformita' rilevati durante l'esecuzione di  un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
  3. Se uno dei servizi turistici  non  e'  eseguito  secondo  quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico,  l'organizzatore  pone rimedio  al  difetto  di  conformita',  a  meno  che   cio'   risulti impossibile oppure  risulti  eccessivamente  oneroso,  tenendo  conto dell'entita' del difetto di conformita'  e  del  valore  dei  servizi turistici  interessati  dal  difetto.  Se  l'organizzatore  non  pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.
  4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3,  se  l'organizzatore non  pone  rimedio  al  difetto  di  conformita'  entro  un   periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata  e  alle caratteristiche del pacchetto, con  la  contestazione  effettuata  ai sensi del comma 2,  il  viaggiatore  puo'  ovviare  personalmente  al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli  e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio  al  difetto di conformita' o se e' necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
  5. Se un difetto di conformita', ai sensi  dell'articolo  1455  del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa  importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e  l'organizzatore  non vi ha posto  rimedio  entro  un  periodo  ragionevole  stabilito  dal viaggiatore in relazione  alla  durata  e  alle  caratteristiche  del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma  2,  il viaggiatore puo', senza spese, risolvere di  diritto  e  con  effetto immediato il  contratto  di  pacchetto  turistico  o,  se  del  caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo,  salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso  di  risoluzione del  contratto,  se  il  pacchetto  comprendeva  il   trasporto   dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza  ingiustificato  ritardo  e  senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
  6. Laddove e' impossibile assicurare il  rientro  del  viaggiatore, l'organizzatore  sostiene  i  costi  dell'alloggio  necessario,  ove possibile  di  categoria  equivalente  a  quanto  era  previsto   dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo piu'  lungo  eventualmente  previsto  dalla  normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei  passeggeri,  applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
  7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si  applica  alle persone a mobilita' ridotta, definite dall'articolo 2,  paragrafo  1, lettera  a),  del  regolamento  (CE)  n.   1107/2006,   e   ai   loro accompagnatori, alle donne in stato  di  gravidanza,  ai  minori  non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purche'  l'organizzatore  abbia  ricevuto  comunicazione  delle  loro particolari esigenze almeno quarantotto  ore  prima  dell'inizio  del pacchetto. L'organizzatore non puo' invocare circostanze  inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilita' di  cui  al  presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto  non  possa  far valere le stesse circostanze ai  sensi  della  normativa  dell'Unione europea applicabile.
  8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore e' impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o  qualita',  della  combinazione  dei  servizi  turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di  prezzo  a  carico  del  viaggiatore,  soluzioni alternative  adeguate  di  qualita',  ove  possibile  equivalente   o superiore, rispetto a quelle  specificate  nel  contratto,  affinche' l'esecuzione del pacchetto possa continuare,  inclusa  l'eventualita' che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non  sia  fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte  comportano  un pacchetto di qualita' inferiore rispetto  a  quella  specificata  nel contratto  di  pacchetto  turistico,   l'organizzatore   concede   al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
  9. Il viaggiatore puo' respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a  quanto  convenuto  nel  contratto  di pacchetto  turistico  o  se  la  riduzione  del  prezzo  concessa  e' inadeguata.
  10. Se  e'  impossibile  predisporre  soluzioni  alternative  o  il viaggiatore respinge le soluzioni alternative  proposte,  conformi  a quanto indicato dal comma  8,  al  viaggiatore  e'  riconosciuta  una riduzione del  prezzo.  In  caso  di  inadempimento  dell'obbligo  di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
  11. Laddove, a causa di  circostanze  sopravvenute  non  imputabili all'organizzatore,  e'  impossibile   assicurare   il   rientro   del viaggiatore come pattuito nel contratto di  pacchetto  turistico,  si applicano i commi 6 e 7.

  Art. 43 (Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni).  -  1.  Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata  riduzione  del  prezzo  per  il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformita', a  meno che l'organizzatore  dimostri  che  tale  difetto  e'  imputabile  al viaggiatore.
  2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore,  senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque  danno che puo' aver subito in conseguenza di un difetto di conformita'.
  3. Al viaggiatore non e' riconosciuto il risarcimento dei danni  se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformita' e'  imputabile al viaggiatore o a un  terzo  estraneo  alla  fornitura  dei  servizi turistici  inclusi  nel  contratto  di  pacchetto  turistico  ed   e' imprevedibile  o  inevitabile  oppure   e'   dovuto   a   circostanze inevitabili e straordinarie.
  4. All'organizzatore si applicano  le  limitazioni  previste  dalle convenzioni  internazionali  in  vigore  che  vincolano  l'Italia   o l'Unione europea,  relative  alla  misura  del  risarcimento  o  alle condizioni a cui e' dovuto da parte di un  fornitore  che  presta  un servizio turistico incluso in un pacchetto.
  5.  Il  contratto  di  pacchetto  turistico   puo'   prevedere   la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o  per  colpa, purche' tale limitazione non  sia  inferiore  al  triplo  del  prezzo totale del pacchetto.
  6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non  pregiudica  i  diritti  dei  viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal  regolamento  (CE)  n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE)  n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  nonche'  dalle  convenzioni  internazionali,   fermo restando che il risarcimento o la riduzione del  prezzo  concessi  ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione  del  prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e  convenzioni  internazionali sono detratti gli uni dagli altri.
  7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a  decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di  partenza,  fatto salvo quanto previsto al comma 8.
  8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona  si  prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro  del  viaggiatore  nel luogo  di  partenza  o  nel  piu'  lungo  periodo  previsto  per   il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
 
Art. 44 (Possibilità  di  contattare  l'organizzatore  tramite  il venditore). - 1. Il viaggiatore puo' indirizzare messaggi,  richieste o reclami  relativi  all'esecuzione  del  pacchetto  direttamente  al venditore tramite il quale  l'ha  acquistato,  il  quale,  a  propria volta, inoltra tempestivamente tali  messaggi,  richieste  o  reclami all'organizzatore.

  2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di  prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o  reclami  di cui al comma  1  e'  considerata  la  data  di  ricezione  anche  per l'organizzatore.

 Art. 45 (Obbligo di  prestare  assistenza).  -  1.  L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si  trova in difficolta' anche nelle circostanze di cui all'articolo 42,  comma
7, in particolare fornendo  le  opportune  informazioni  riguardo  ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare  e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza  e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
  2.  L'organizzatore  puo'  pretendere  il  pagamento  di  un  costo ragionevole per tale  assistenza  qualora  il  problema  sia  causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa,  nei  limiti  delle spese effettivamente sostenute.

 Art. 46 (Risarcimento del danno da vacanza rovinata). - 1. Nel caso in cui l'inadempimento delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del pacchetto non e' di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore puo' chiedere  all'organizzatore  o  al venditore, secondo la responsabilita' derivante dalla violazione  dei rispettivi obblighi assunti con  i  rispettivi  contratti,  oltre  ed indipendentemente dalla risoluzione del  contratto,  un  risarcimento del danno correlato al tempo  di  vacanza  inutilmente  trascorso  ed all’irripetibilità dell'occasione perduta.
  2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero  nel più lungo  periodo  per  il  risarcimento  del  danno  alla  persona previsto dalle disposizioni  che  regolano  i  servizi  compresi  nel pacchetto, a decorrere dalla data del  rientro  del  viaggiatore  nel luogo di partenza.
         
Sezione V
 
            Protezione in caso d'insolvenza o fallimento
 
 Art. 47 (Efficacia e portata della protezione in caso  d'insolvenza o fallimento). - 1. L'organizzatore  e  il  venditore  stabiliti  sul territorio nazionale sono coperti da contratto di  assicurazione  per la  responsabilita'  civile  a  favore   del   viaggiatore   per   il risarcimento dei danni  derivanti  dalla  violazione  dei  rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
  2. I  contratti  di  organizzazione  di  pacchetto  turistico  sono assistiti da polizze assicurative o  garanzie  bancarie  che,  per  i viaggi all'estero e i  viaggi  che  si  svolgono  all'interno  di  un singolo  Paese,  ivi  compresi  i  viaggi  in  Italia,  nei  casi  di insolvenza  o   fallimento   dell'organizzatore   o   del   venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del  prezzo  versato  per  l'acquisto  del  pacchetto  e  il  rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui  il  pacchetto  include  il trasporto del viaggiatore, nonché', se necessario, il  pagamento  del vitto e dell'alloggio prima del rientro.
  3. Gli organizzatori e  gli  intermediari  possono  costituirsi  in consorzi   o   altre   forme   associative   idonee   a    provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui  al  comma  2.  Le  finalità  del presente  comma  possono  essere   perseguite   anche   mediante   il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre  forme  associative di imprese e associazioni  di  categoria  del  settore  assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.
  4. La garanzia di cui al comma 2 e' effettiva, adeguata  al  volume di affari e copre i costi ragionevolmente  prevedibili,  gli  importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in  relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra  gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti,  nonché' del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza  o  fallimento dell'organizzatore o del venditore.
  5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso  d'insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e  indipendentemente  dallo  Stato  membro  in  cui  e' stabilito il soggetto incaricato di fornire  protezione  in  caso  di insolvenza o fallimento.
  6. Nei casi previsti dal comma due, in alternativa  al rimborso del prezzo o al rientro immediato, puo' essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con i modi di cui agli articoli quaranta e 42.
  7. L'obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l'organizzatore  e il  venditore  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  che   si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono  le  condizioni  di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  8. Gli organizzatori e i  venditori  non  stabiliti  in  uno  Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o  in  un altro  Stato  membro  o  che,  con  qualsiasi  mezzo,  dirigono  tali attivita' verso l'Italia o un altro Stato  membro  sono  obbligati  a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.
  9.  In  ogni  caso,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della cooperazione  internazionale  puo'  chiedere  agli   interessati   il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso  e il  rimpatrio  delle  persone  che,  all'estero,  si  siano   esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attivita' professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere  con l'uso della normale diligenza.
  10. E' fatta salva la facoltà di stipulare anche altre  polizze assicurative di assistenza al viaggiatore.

 Art.  48  (Riconoscimento  reciproco  della  protezione   in   caso d'insolvenza e cooperazione amministrativa).  -  1.  E'  riconosciuta conforme alla disciplina di cui all'articolo 47 qualunque  protezione in caso d'insolvenza o fallimento che un organizzatore e un venditore forniscono conformemente alle corrispondenti  misure  previste  dallo Stato membro in cui e' stabilito.
  2. Quale punto di contatto centrale per agevolare  la  cooperazione amministrativa e il controllo degli  organizzatori  e  dei  venditori operanti in Stati membri diversi e' designato il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale Turismo, il cui recapito e' comunicato a tutti gli altri Stati membri  e  alla Commissione.
  3. Il punto di contatto centrale mette a  disposizione  dei  propri omologhi tutte le  informazioni  necessarie  riguardo  ai  rispettivi obblighi nazionali in materia di protezione in  caso  d'insolvenza  o fallimento e ai soggetti incaricati di fornire  tale  protezione  per gli  specifici  organizzatori  o  venditori  stabiliti  sul   proprio territorio, autorizzando a condizioni  di  reciprocità  l'accesso  a qualunque registro disponibile, reso accessibile  al  pubblico  anche online, in cui sono elencati gli organizzatori e i venditori  che  si conformano  all'obbligo  di  protezione  in   caso   d'insolvenza   o fallimento.
  4. Se uno Stato membro dubita delle misure di protezione in caso di insolvenza di  un  organizzatore,  chiede  chiarimenti  al  punto  di contatto di cui al comma  2.  Il punto  di  contatto risponde alle richieste degli altri Stati membri il più rapidamente possibile, tenendo  in  considerazione l'urgenza e la complessità della questione, ed in ogni caso fornendo una prima risposta entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
 
                             Sezione VI
 
                     Servizi turistici collegati
 
  Art. 49 (Obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati). - 1.  Ai professionisti  che  agevolano   servizi   turistici   collegati   si applicano, per il rimborso di tutti  i  pagamenti  che  ricevono  dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 nella  misura  in cui un servizio turistico che  fa  parte  di  un  servizio  turistico collegato non sia effettuato a causa  dello  stato  di  insolvenza  o fallimento dei professionisti.
  2. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla  creazione  di  un  servizio  turistico  collegato  o   di   una corrispondente  offerta,  il  professionista  che   agevola   servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non e'  stabilito  in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, dirige tali attivita' verso uno  Stato  membro,  dichiara  in  modo  chiaro,  e  preciso  che  il viaggiatore:
  a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano
Esclusivamente ai pacchetti ai sensi del presente Capo e che ciascun fornitore di  servizi  sarà  il   solo   responsabile   dell'esatta esecuzione contrattuale del suo servizio;
  b) potrà invocare la protezione in caso d'insolvenza o  fallimento ai sensi del comma 1.
  3. Il professionista  fornisce  al  viaggiatore  tali  informazioni mediante  il  modulo   informativo   standard   pertinente   di   cui all'allegato B al presente codice oppure, qualora lo  specifico  tipo di servizi turistici collegati non sia  contemplato  da  nessuno  dei
moduli previsti  in  tale  allegato,  fornendo  le  informazioni  ivi contenute.
  4.  Qualora  il  professionista  che  agevola   servizi   turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 38 e 41  e dalla sezione IV  in  relazione  ai  servizi  turistici  inclusi  nel servizio turistico collegato.
  5. Se un servizio turistico collegato e' il risultato della stipula di un contratto tra  un  viaggiatore  e  un  professionista  che  non agevola il servizio turistico collegato, tale professionista  informa il professionista che agevola il servizio turistico  collegato  della stipula del pertinente contratto.

 
                             Sezione VII
 
                    Responsabilita' del venditore
 
 Art. 50 (Responsabilità del  venditore).  -  1.  Il  venditore  e' responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa  dal  venditore  stesso,  dai  suoi ausiliari  o  preposti  quando  agiscono  nell'esercizio  delle  loro funzioni  o  dai  terzi  della  cui   opera   si   avvalga,   dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla  diligenza  richiesta  per  l'esercizio   della   corrispondente attivita' professionale.

  Art. 51 (Responsabilità in caso di errore di prenotazione).  -  1. Il professionista e'  responsabile  degli  errori  dovuti  a  difetti tecnici nel sistema di  prenotazione  che  gli  siano  imputabili  e, qualora  abbia  accettato  di  organizzare  la  prenotazione  di   un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in  servizi  turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.
  2.  Il  professionista  non  e'  responsabile   degli   errori   di prenotazione  imputabili  al  viaggiatore  o  dovuti  a   circostanze inevitabili e straordinarie.
  Art.  51-bis  (Obbligo  del  venditore  di  indicare   la   propria qualita'). - 1. Il venditore e' considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette  di  fornire al viaggiatore,  a  norma  dell'articolo  34,  il  pertinente  modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte II o parte  III  al presente  codice,  e  le  informazioni  relative  alla  denominazione commerciale,  l'indirizzo  geografico,  il  recapito   telefonico   e l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualita' di venditore.
  Art.   51-ter   (Obblighi   specifici    del    venditore    quando l'organizzatore e' stabilito fuori dallo Spazio economico europeo). -
1. Se l'organizzatore e' stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro e' soggetto  agli obblighi previsti per gli organizzatori alle Sezioni IV  e  V,  salvo che fornisca la prova che  l'organizzatore  si  conforma  alle  norme contenute in tali Sezioni.
  Art.  51-quater  (Prescrizione  del  diritto  al  risarcimento  del danno). - 1. Fatto salvo quanto  stabilito  dall'articolo  46  e  gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione  si  prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro  del  viaggiatore  nel luogo di partenza.
 
                            Sezione VIII
 
                        Disposizioni generali
 
 Art. 51-quinquies (Diritto ad  azioni  di  regresso  e  diritto  di surrogazione). - 1. L'organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo  o  una  riduzione  di  prezzo,  ovvero   corrisposto   un risarcimento del danno o e' stato costretto ad ottemperare  ad  altri obblighi secondo le disposizioni del presente Capo, ha il diritto  di regresso nei  confronti  dei  soggetti  che  abbiano  contribuito  al verificarsi delle circostanze o  dell'evento  da  cui  sono  derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento  del  danno  o gli altri obblighi  in  questione,  nonche'  dei  soggetti  tenuti  a fornire  servizi  di  assistenza  ed  alloggio  in  forza  di   altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare  nel luogo di partenza.
  2.  L'organizzatore  o  il  venditore  che   hanno   risarcito   il viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento  corrisposto, in tutti i  diritti  e  le  azioni  di  quest'ultimo  verso  i  terzi responsabili;  il  viaggiatore  fornisce   all'organizzatore   o   al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli  elementi  in  suo
possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.
  Art.  51-sexies (Inderogabilità  della  disciplina  relativa   ai diritti del viaggiatore). - 1. La dichiarazione che un  organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce  esclusivamente  in  qualita'  di  fornitore  di  un servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico  collegato  non  costituisce  un pacchetto  o  un  servizio  turistico  collegato,  non  esonera   gli organizzatori o i professionisti  dagli  obblighi  imposti  loro  dal presente Capo.
  2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti  conferiti  loro dalle disposizioni di cui al presente Capo.
  3.  Fatto  salvo  quanto  diversamente  stabilito   da   specifiche disposizioni   di   legge,   eventuali   clausole   contrattuali    o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino,  direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dal  presente  Capo  o  il  cui scopo  sia  eludere  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al presente Capo, non vincolano il viaggiatore.
 
                             Sezione IX
 
               Tutela amministrativa e giurisdizionale
 
  Art. 51-septies (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che il  fatto non  costituisca  reato  o  configuri  una  fattispecie  di  illecito amministrativo sanzionato con legge delle regioni  e  delle  province autonome di Trento e  di  Bolzano,  ovvero  una  pratica  commerciale scorretta sanzionata dal decreto legislativo  6  settembre  2005,  n. 206,  il  professionista,  l'organizzatore   o   il   venditore   che contravviene:
  a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36,  38, comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo periodo, e  49, commi 2  e  3,  del  presente  Capo,  e'  punito,  per  ogni  singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro;
  b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi  7 e 8, e 45, comma 1, del presente Capo, e' punito,  per  ogni  singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a euro 10.000 euro;
  c) alle disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8, del presente Capo, e' punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.
  2. Fatto salvo quanto  previsto  al  comma  1,  il  professionista, l'organizzatore o il venditore che omette di  fornire  l'informazione al viaggiatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso  o di risoluzione ovvero fornisce informazione  incompleta  o  errata  o comunque non conforme sul diritto di recesso previsto dagli  articoli 40, 41 e sul diritto di risoluzione  previsto  dall'articolo  42  del presente Capo, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da  questi eventualmente corrisposte, e' punito con la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
  3. In caso di reiterazione, le sanzioni  amministrative  pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono  aumentate  di  un  terzo,  laddove  la reiterazione  si  verifica  qualora  sia  stata  commessa  la  stessa violazione per due volte in un anno, anche  se  si  e'  proceduto  al pagamento della sanzione mediante oblazione.
  4. In caso di ulteriore reiterazione,  le  sanzioni  amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
  5. In caso di violazione degli obblighi di  assicurazione  previsti dagli articoli 47 e 48, al  professionista,  all'organizzatore  o  al venditore si applica  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione dall'esercizio dell’attività da quindici  giorni  a  tre mesi e, in caso di reiterazione, l’autorità  competente  dispone  la cessazione dell’attività.
  6. Per  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  conseguenti  alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto  applicabili, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive modificazioni.
  7.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo   51-novies,   il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo  e'  effettuato  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del provvedimento.
  8. All'articolo 148 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti  parole:  ",  salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2";
  b) al comma 2,  sono  aggiunte  infine  il  seguente  periodo:  "Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di  cui  all'articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al  decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  sono  destinate  a  iniziative  a vantaggio dei  viaggiatori.  Tali  entrate  affluiscono  ad  apposito capitolo/articolo di  entrata  del  bilancio  dello  Stato  di  nuova istituzione e possono essere riassegnate  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze a  un  apposito  fondo  iscritto  nello stato  di  previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita' culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative  di  cui al primo periodo, individuate di  volta  in  volta  con  decreto  del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  sentite le commissioni parlamentari.".
  Art. 51-octies (Applicazione delle sanzioni amministrative).  -  1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma  1,  e 51-novies, l’Autorità  garante  della  concorrenza  e  del  mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse,  accerta  le  violazioni   delle   disposizioni   di   cui all'articolo 51-septies, ne inibisce la continuazione  e  ne  elimina gli  effetti,  avvalendosi  a  tal  fine   degli   strumenti,   anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre  2005,  n. 206.
  Art. 51-novies (Sanzioni amministrative previste  con  legge  delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).  -  1.  Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per  le violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo  che  rientrano nell'ambito delle competenze loro riservate ai sensi  degli  articoli 117 e 118 della Costituzione».

L'attività dell'agenzia di viaggi / Tour Operator Insite Tours è disciplinata dalla LR n. 15 del 1988 al cui testo, per ulteriori approfondimenti, si rimanda.
http://www.regione.taa.it/normativa/codice/LR_1988_15_it.pdf
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